Sovraindebitamento
Grazie all’affiancamento dell’avvocato Antonella D’Errico e del dottor Marcello Marcelletti, lo studio Riccio si occupa assiduamente da due anni anche di sovraindebitamento rientrante, tuttavia, come procedura concorsuale nel codice della crisi e dell’insolvenza.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra tra le procedure di composizione della crisi, unitamente al concordato minore ed alla liquidazione concordata. Il piano si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa ne estende l’applicazione, a talune condizioni, ai membri della stessa famiglia ed ai soci illimitatamente responsabili di alcune compagini sociali. Si tratta di uno strumento volto a favorire l’esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili. Il piano di ristrutturazione agevola il consumatore, perché non è richiesta l’approvazione dei creditori ai fini dell’omologazione; inoltre, i crediti che non possono essere soddisfatti – se il piano viene approvato – diventano inesigibili. La ratio della disciplina novellata – come si legge nella relazione illustrativa – consiste nel favorire il debitore, per consentirgli «nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura».
Definizione e casi
Il Codice della Crisi d’Impresa (CCI) definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019). Come anticipato, il legislatore era già intervenuto in materia, allestendo degli strumenti per l’esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”. In buona sostanza, si tratta di soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono sottoposti alle ordinarie procedure fallimentari. Gli strumenti predisposti dalla legge 3/2012 non hanno trovato frequente applicazione nella prassi, a causa dei costi e del complesso iter da seguire, per questo il Codice della Crisi d’Impresa li ha ripensati e snelliti.
In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:
- il piano di ristrutturazione dei debiti, riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
- il concordato minore, rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
- a liquidazione controllata del debitore rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).
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