LA BANCA NON PASSA. RESPINTE DUE ISTANZE PER OTTENERE LA PROVVISORIA ESECUZIONE DI DECRETI INGIUNTIVI
Si tratta di due fondamentali provvedimenti con i quali non è stata concessa la provvisoria esecuzione di due decreti ingiuntivi di rilevanti somme.
Si evita in primo luogo l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili dei debitori.
Il primo, quello del Tribunale di Napoli, è significativo sia perché ritene claudicante la fideiussione concessa sullo schema Abi sia perché pone in discussione le cessioni dei crediti deteriorati ex art. 58 del testo unico bancario, dal momento che non è stata conferita la prova del sotteso negozio di trasferimento del credito.
Nel seno del tribunale di Napoli, come noto, vi è un orientamento diametralmente opposto e contrario che si ascrive alla sezione espropriazioni immobiliari, la cui giurisprudenza di riferimento è sostanzialmente filobancaria: anche in assenza del contratto di cessione il cessionario ha legittimazione ad agire.
Questo contrasto è salutare per la rimeditazione della questione all’interno del medesimo Tribunale.
La seconda ordinanza, del Tribunale di Napoli Nord, è comunque considerevole, in quanto si pone nel solco del dibattito, molto sostenuto in giurisprudenza con provvedimenti oscillanti, circa la discrasia tra il tasso convenuto in contratto e quello effettivamente applicato, per la qualcosa come noto, si deve richiamare l’articolo 117 del testo unico bancario.
Ringrazio i colleghi di studio avvocati Giuseppe Bonavolontà Antonio Fusco,Sergio Albanese, D’ Errico Antonella per la preziosa collaborazione ed il perito Antonello Caria.
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