Sul Diritto Fallimentare

Accolto nostro ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Livorno

Accolto un nostro ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Livorno in tema di restrizione di ipoteca nell’interesse di una società in nome collettivo che aveva proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti – art. 57 CCII – omologato, accordo che non poteva essere eseguito senza liberare gli immobili dai gravami

 

Il Tribunale di Livorno accoglie un nostro ricorso ex art.700 cpc incardinato nell’ interesse di una società debitrice che ha proposto accordo di ristrutturazione dei debiti omologato proprio dal Tribunale labronico.
L’accordo di ristrutturazione,che contempla il pagamento di un creditore particolare non aderente ,non poteva trovare esecuzione, poiché quest’ultimo rifiutava ingiustificatamente l’adempimento nel suo interesse.
La proponente è una società in nome collettivo ed a tal uopo bisogna tener conto anche dei creditori particolari dei soci, nella specie della coniuge ( moglie)che aveva iscritto quattro ipoteche giudiziali su tutti i beni del marito a protezione della sentenza di assegnazione della casa coniugale e delle somme spettanti a titolo di mantenimento.
Il piano aveva previsto il pagamento al 100 per cento offerto alla creditrice che rifiutandolo, paralizzava l’esecuzione dell’accordo. Infatti in quest’ultimo risultava decisivo la vendita di almeno tre degli immobili del socio (il consorte), su cui la creditrice aveva iscritto ipoteca.
E’ noto che nel nostro ordinamento l’art. 700 cpc, per il consenso alla cancellazione di ipoteca, non trova un’unanime giurisprudenza che lo consenta: vi è di ostacolo l’art.2884 c.c ,secondo cui il conservatore ne è obbligato solo in forza di una sentenza passata in giudicato.
Ed allora solo con riduzione delle ipoteche e’ possibile agire.
E così è avvenuto: il giudice lo ha accolto ed ha ordinato alla recalcitrante creditrice di ridurre l’iscrizione ipotecaria per tre delle quattro ipoteche,per rendere liberi gli immobili dai gravami, in modo da poterli vendere e mettere a disposizione della procedura il ricavato.
In caso di non ottemperanza all’ordine del giudice, potrà la debitrice proponente- la snc- pagare le spese per la restrizione di ipoteca, ordinata con provvedimento di urgenza.
Si tratta di un particolare provvedimento quello di un 700 cpc in tema di restrizione di ipoteca, destinato a fare giurisprudenza, soprattutto perché il giudice ordina non al conservatore ma alla parte di restringere l’ipoteca ed,in caso di suo rifiuto,sarà il proponente a provvedere .
Il Giudice scrive:”si deve dare atto che nel caso in esame, parrebbe effettivamente assumere il connotato dell’irreparabilità il rischio prospettato da parti ricorrenti; effettivamente la mancata restrizione delle ipoteche rischierebbe concretemente di compromettere l’esito della procedura di accordo di ristrutturazione”.

Vedi il provvedimento per intero
Link al ricorso ex art. 700 c.p.c.
Biagio Riccio

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