Il Tribunale di Napoli Nord concede la proroga alle misure protettive in sede di composizione negoziata della crisi

Ma le banche si mettono di traverso e faranno naufragare ogni tentativo di soluzione. Questa tracotanza non può essere punita. Con i limiti della legge, è possibile solo un’azione risarcitoria ed il concordato semplificato.

 

Ottenute le misure protettive dal Tribunale di Napoli Nord nel seno di una composizione negoziata della crisi, ( ricorso da me curato insieme all’ advisor commerciale dott. Guido Nardoni), tuttavia il tempo a disposizione e’ passato invano, poiché le banche hanno ostacolato con un immotivato immobilismo, ogni possibile soluzione.
Anche l’esperto- dott. Giovanni Esposito- ne ha preso contezza.
L’ obiettivo degli istituti di credito è quello di far naufragare ogni procedura concorsuale di strumento di regolazione della crisi.
Si sono comportati nella specie in violazione della buona fede, della correttezza e della lealtà, perché archiviata la CNC, possono riottenere la possibilità di agire coattivamente con le espropriazioni immobiliari ad oggi sospese.
Nel caso in rassegna gli istituti di credito hanno dichiarato esplicitamente che non intendono partecipare al concorso, sdegnano la concorsulità e preferiscono la tutela delle proprie ragioni creditorie attraverso l’espropriazione immobiliare dei cespiti già in corso.
Al giudice del Tribunale è stata chiesta la proroga, che ha concesso, con la consapevolezza che non sarà possibile coercire la volontà delle banche.
Scrive il Giudice:
“letti gli artt. 16 commi 4 e 5 CCII, secondo cui i creditori e, in particolar modo, gli istituti di credito, hanno l’obbligo di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dando riscontro con risposte tempestive e motivate;
rilevato che, tuttavia, l’obbligo stabilito dalle norme menzionate si arresta a livello precettivo, ma non è provvisto di adeguata sanzione, per cui la sua inosservanza rischia di ridondare in danno della parte proponente qualora i creditori invitati alle trattative assumano comportamenti di radicale inerzia;
ritenuto pertanto che l’unico rimedio alla assoluta inerzia dei creditori sia costituito dalla proroga delle misure protettive, come misura di persuasione indiretta alla partecipazione alle trattative;
rilevato che nel caso di specie i creditori non hanno espresso finora un esplicito e motivato dissenso alla proposta, ma si sono limitati a un
comportamento omissivo , non collaborativo[…]concede la proroga “.
La riottosità delle banche sarà pervicacemente mantenuta: la composizione della crisi sarà un insuccesso: si andrà al concordato semplificato.
Ma il debitore potrà solo incardinare un’azione risarcitoria contro le banche.
Si abbia consapevolezza che la CNC ha in proposito evidenti limiti di tutela per il debitore proponente.

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