Ogni qualvolta che il mio studio ha incarico per difendere amministratori o sindaci per azioni di responsabilità incardinate dalle curatele fallimentari, l’esito è favorevole per i nostri assistiti.
Anche nella sentenza resa dal Tribunale sezione specializzata delle imprese di Brescia tutti i convenuti sono stati condannati tranne il nostro cliente.
Nelle azioni di responsabilità va dimostrato:
1- la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso eziologico tra queste e il danno verificatosi.
2- Che vi sia dolo o colpa nell’agire dell’amministratore, soprattutto quando si perpetrano condotte distrattive.
3-Superato il criterio della differenza tra attivo e passivo dello stato passivo di cui alla procedura fallimentare ( metodo del deficit fallimentare), si pone mente al differenziale dei netti patrimoniali, in forza del quale la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore come causa efficiente rispetto al danno provocato.
Tutto questo abbiamo caldeggiato nei nostri scritti, richiamando nelle tesi da noi sostenute la teoria classica del Bonelli e di Giuseppe Ferri, secondo cui l’azione di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci ha natura extracontrattuale, il che determina che l’onere probatorio della condotta di mala gestio e’ a carico di chi la propone, la curatela.
Del resto, al di la’ della copiosa giurisprudenza di merito, il metro di misura e la categoria paradigmatica da invocare e’ la sentenza 9100/2015 resa a sezioni unite e scritta magnificamente da RORDORF Renato, il padre del codice della crisi e dell’insolvenza.
Nel caso che ci riguarda, il nostro cliente ha risparmiato oltre 226 mila euro e la curatela e’ stata condannata alle spese ed onorari di giudizio.
Purtroppo, il malvezzo di incardinare azioni di responsabilità e’ di prammatica nelle procedure concorsuali, perché bisogna fare cassa, a prescindere dal loro fondamento.
E se non vi sono fondi nessuno paga le spese.
Ed i curatori sono esenti da responsabilità, neanche di aver appostato un fondo rischi, in caso di soccombenza.
Ed è perciò solo una “vittoria di bacheca”.
Ringrazio il collega
Antonio Fusco che ha curato il caso con abnegazione e competenza.