Sul Sovraindebitamento

Il Tribunale di Bologna sospende azione esecutiva su decreto ingiuntivo passato in giudicato reso ai danni del debitore-consumatore su nostro ricorso

  IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SOSPENDE AZIONE ESECUTIVA SU DECRETO INGIUNTIVO PASSATO IN GIUDICATO RESO AI DANNI DEL DEBITORE-CONSUMATORE SU NOSTRO RICORSO.

 

Il giudice del Tribunale di Bologna, dott. Atzori, sospende la procedura esecutiva a favore di un nostro Cliente debitore-consumatore. Il provvedimento nasce dall’assunto che il decreto ingiuntivo passato in giudicato, ed in forza del quale la Banca aveva avviato revocatoria del fondo patrimoniale, è affetto da clausole vessatorie contrarie alla lettera dello Statuto del consumatore. Tuttavia, il giusdicente ha subordinato tale sospensione al verificarsi di due precipue circostanze:

a)    quella fondamentale della riassunzione ex art. 650 cpc innanzi al Giudice del monitorio dell’opposizione spiegata di già al cospetto del Giudice dell’esecuzione;
b)   sulla necessità che siano pagate dal consumatore le spese di cui alla revocatoria per la quale vi è stata sua soccombenza.

La sentenza va nel solco della giurisprudenza di merito che si è uniformata sia a quella eurounitaria che alle Sezioni Unite n. 9479/2023.
Risulta precipua e significativa, tuttavia, quando statuisce che le clausole abusive sono frutto dell’abuso di posizione dominante dell’Istituto di credito, della cui prova ne è pregna la struttura lessicale.
Ma l’abusività si riscontra, tra l’altro, anche nel fatto che il professionista deve conferire “la prova positiva che le clausole sono state oggetto di trattativa idonea -in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività- tale ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.)”, (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 24262 del 26.09.2008). Di questa prova non vi è traccia.
Il processo sarà riassunto ex art. 650 cpc (oltre che corrisposte le spese di lite della sentenza di revocatoria passata in giudicato) e sarà poi il Giudice del monitorio a delibare preventivamente circa l’approfittamento della Banca per aver predisposto un contratto sulla sottesa logica del prendere o lasciare, oltreché rendere nullo il decreto ingiuntivo ed arrestare definitivamente l’azione esecutiva.

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Biagio Riccio

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