Articoli giuridici

Le banche che sbagliano l’annotazione in centrale rischi devono essere punite. Necessità di una riforma del testo unico bancario

Le banche che sbagliano l’annotazione in centrale rischi devono essere punite. Necessità di una riforma del testo unico bancario

La centrale rischi è uno strumento a disposizione delle banche per garantire ed assicurare che le linee di credito siano affidate ad imprese e privati che siano in grado di restituire il denaro avuto in prestito. Fu già considerata nel seno del Testo Unico del 1936 ed anche l’attuale normativa di riferimento, rappresentata dal Testo Unico Bancario del 1993, ne parla diffusamente agli articoli 51 e 53.

In pratica, la Centrale rischi è strumento essenziale attraverso il quale la Banca di Italia esercita la sua attività di controllo sulle funzioni degli istituti bancari di raccolta di risparmio e di erogazione del credito. L’organo di Vigilanza svolge all’uopo un’attività di interesse pubblico, raccogliendo le segnalazioni dei rapporti bancari in sofferenza e comunicando le stesse agli istituti creditizi, onde consentire a questi la valutazione di solvibilità dei soggetti richiedenti il credito.
Attualmente è attraverso una circolare, la numero 139 del 1991, che questo meccanismo viene regolamentato.

Dunque se un’impresa oggi affidata sconfina (oltre i 30 mila) dal suo accordato o un privato non adempia ad alcune rate di mutuo o stia in uno stato di decozione, di insolvenza che si definisce sofferenza, perché la sua situazione economica è deficitaria, vi è una segnalazione alla centrale rischi da parte della banca che ha con lui la sottesa relazione contrattuale.
Il sistema crea in tal modo un allarme tale per cui tutte le altre banche, verificata la segnalazione negativa, non concederanno più affidamenti e linee di credito all’impresa segnalata.

Questa informazione oggi è immediata nei canali web e telematici. La reputazione commerciale pessima comporta perciò che, non ottenute più linee di credito dal sistema creditizio, l’impresa è costretta a chiudere, come si dice in gergo, a chiamare fallimento.

Ma questo è il punto: che cosa accade se quella segnalazione sia sbagliata?

1-Se per esempio l’impresa, cui è stata accordata una linea di credito ed abbia sconfinato, sia uscita fuori fido ed oltre i 30 mila euro, bisognerebbe stabilire se il superare tal limite, oltre l’accordato, non sia anche stato frutto di un’attività della banca che, per esempio, pretenda interessi non dovuti legalmente.

2-Se non corrisponde al vero che l’impresa segnalata sia in uno stato di sofferenza, deficitaria, ma i suoi bilanci siano buoni, la sua strutturale condizione economica sia tranquilla e, nonostante tutto, subisca una segnalazione negativa che allerta le altre banche costrette a revocare altre linee di credito concesse, chi risarcirà quella impresa che ha ormai una reputazione commerciale compromessa?

3-Oggi il povero imprenditore incorre nella segnalazione, senza neppure essere preventivamente avvertito, senza che dunque si apra un’istruttoria nei suoi confronti, nella quale possa essere verificato se effettivamente lo sconfinamento sia dovuto ad un uso eccessivo da parte sua del denaro altrui, quello delle banche, o, invece, per esempio, quello sconfinamento si sia determinato perché la Banca ha applicato interessi non dovuti ed abbia fatto usura o chiesto interessi di interessi e, dunque, abbia concretato l’illecito dell’anatocismo.

4-È accaduto che molte imprese, solo per chiedere e verificare lo stato dei propri conti, siano state segnalate per ritorsione.
Ci si può rivolgere oggi ad un magistrato che attraverso una procedura di urgenza prevista all’art. 700 del codice di procedura civile, possa cancellare l’erronea segnalazione e condannare, ma è molto raro, la Banca al risarcimento di tutti i danni subiti.

Si tratta sempre di affrontare un contenzioso a volte rischioso e pieno di insidie.
Ma perché, per le banche che sbagliano, non deve essere previsto un meccanismo punitivo?
Il legislatore non commina una doverosa punizione, ma è data sola una facoltà di punire chi abbia sbagliato.
Il legislatore nell’art. 144 (dopo la riforma avvenuta con il decreto legislativo 12 maggio 2015 numero 72) conferisce alla Banca di Italia di irrogare facoltativamente una punizione all’istituto di credito ed i suoi funzionari, qualora siano violati gli articoli 51 e 53: nulla statuisce in caso di segnalazione erronea. Dunque, non c’è un precetto normativo nel quale sia chiarito che cosa accada se la Banca sbagli la segnalazione, se essa sia erronea.

Nelle pieghe della legge, contrariamente ai fondamentali principi di chiarezza e tassatività in tema di sanzioni (legge 689/81), non è specificato, in modo adamantino, quale sia il precetto e quale sia la sanzione, in caso di erronea segnalazione alla centrale rischi, compiuta imprudentemente da una banca.
Il modello sanzionatorio, dispiegantesi nel seno dell’organo di vigilanza, che diventa, dunque, anche repressivo, non assicura imparzialità di giudizio, proprio perché la funzione istruttoria, sia pure con tutte le mitigazioni del caso, è in evidente commistione con la funzione decisoria, anzi subordinata a questa.

Senza precisare quale sia la condotta sbagliata, è solo detto che, se si violano le norme 51 e 53 (perciò senza puntualizzare in cosa consista una segnalazione erronea), si è puniti con una sanzione amministrativa da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
Non sono previste sanzioni di natura penali.
Ma è questo il punto: per quanto disciplina il successivo articolo 145, l’irrogazione della sanzione ed il suo preventivo processo istruttorio, avvengono sempre nel seno del circuito della Banca di Italia e non ad opera di un organo terzo.
Insomma, è la stessa Banca di Italia a dover, nel contempo, sia svolgere l’istruttoria (sia pure con le guarentigie del contraddittorio e della partecipazione del sanzionato al procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90), che irrogare le sanzioni.
Ma sarebbe più giusto ed equo che una violazione sia valutata non dall’organo di vigilanza – Banca di Italia – che non assume la caratterizzazione di terzietà, soprattutto perché le fondamentali funzioni di istruttoria e di comminatoria di sanzioni, seppure devolute a differenti organi interni, fanno comunque capo alla medesima struttura. La commistione è incipiente.

Sarebbe necessario  devolvere all’autorità giudiziaria ordinaria e non dunque alla Banca di Italia, la funzione di delibare se il comportamento di un istituto di credito, in caso di erronea segnalazione alla centrale rischi, possa essere o meno passibile di punizione.
È indispensabile perciò una riforma del Testo Unico Bancario nella parte in cui non contiene alcun accenno sia alla descrizione della condotta sbagliata ( l’erronea segnalazione), sia nel determinare in modo chiaro le relative sanzioni da comminare.

In sintesi la riforma deve contenere queste coordinate:
1-Sia l’autorità giurisdizionale ordinaria a dover occuparsi di segnalazione erronea alla centrale rischi e non la Banca di Italia, atteso che siamo al cospetto di diritti assoluti, quali quello alla reputazione, all’immagine, al diritto all’impresa costituzionalmente tutelati e garantiti (art.2, 3, 41). Tali diritti, infatti, vengono messi in discussione, se non addirittura conculcati con un’erronea segnalazione: una gogna mediatica diventa insopportabile, si distruggono imprese e famiglie, quando, per effetto cascante, si provoca la crisi di liquidità.

2-Sia indicato con chiarezza il precetto e la sanzione, con una disposizione di legge da inserire nel Testo Unico. E’ ben evidente in quest’ultimo caso che le Banche, prima di procedere alla segnalazione, saranno più attente e più prudenti, perché sarà un organo terzo, il Giudice ordinario (e non la Banca d’Italia, rifuggendo da una giurisdizione domestica) a dover irrogare direttamente la sanzione, in caso di violazione del precetto normativo. Si evitano commistioni e decisioni parziali.

3-Le banche che sbagliano, dopo che il Giudice ordinario abbia svolto un’adeguata istruttoria, devono essere punite con un risarcimento pari a tre volte l’importo segnalato erroneamente e, sia sul sito Banca di Italia sia sui quotidiani nazionali ( a spese degli stessi istituti di credito),deve essere annotato che la Banca abbia sbagliato, per un tempo pari a quello per il quale vi sia stata l’annotazione erronea alla centrale rischi.

Con queste connotazioni sarà predisposto un prossimo disegno di legge di modifica del Testo Unico bancario.

 

Pubblicato su “Il Paragone” il 23 maggio 2020

Link all’articolo originale

Biagio Riccio

Recent Posts

Accolto un nostro ricorso in Cassazione in tema di violazione di norme della contabilità pubblica.

Accolto un nostro ricorso in Cassazione in tema di violazione di norme della contabilità pubblica.…

5 mesi ago

Accolto nostro ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Livorno

Accolto un nostro ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Livorno in tema di…

5 mesi ago

Il Tribunale di Napoli Nord, su nostro ricorso, concede la proroga delle misure protettive, in sede di composizione della crisi.

Il Tribunale di Napoli Nord concede la proroga alle misure protettive in sede di composizione…

6 mesi ago

Accolto nostro ricorso in Cassazione in tema di onere probatorio nel contenzioso bancario.

ACCOLTO NOSTRO RICORSO IN CASSAZIONE IN TEMA DI ONERE PROBATORIO NEL CONTENZIOSO BANCARIO. NON SEMPRE…

7 mesi ago

L’azione di responsabilità della curatela contro gli ex amministratori. La prescrizione non decorre sempre dalla sentenza di fallimento

L'azione di responsabilità della curatela contro gli ex amministratori. La prescrizione non decorre sempre dalla…

8 mesi ago

Omologato il nostro accordo di ristrutturazione dei debiti dal Tribunale di Livorno. Respinta istanza di liquidazione giudiziale del PM

OMOLOGATO NOSTRO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DAL TRIBUNALE DI LIVORNO. RESPINTA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE…

9 mesi ago