L’USURA SOPRAVVENUTA NON ESISTE PER LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE CIVILE: INTERPRETAZIONE EVERSIVA DELL’ART. 644 e 644 TER DEL CODICE PENALE. NECESSITA’ DI ADIRE LA GIUSTIZIA PENALE : LE BANCHE AGISCONO CON DOLO.
Con la sentenza n. 24675 le sezioni unite della Cassazione civile hanno conferito un’interpretazione aberrante ed eversiva dell’art.644 del codice penale, perché hanno sostenuto che l’usura esista solo sul piano della pattuizione, non rileva quello della dazione,della riscossione.
Per la Cassazione civile(non penale, il che è un tutto dire)non esiste l’usura sopravvenuta e dunque se un usurario,quando deve riscuotere, chieda una somma maggiore di quella pattuita e travalicante il tasso soglia del momento,non compie, paradossalmente, un reato.
Si immagini il caso di aver contratto un mutuo con una rata in quota capitale pari a 100,un tasso convenuto del 6 e di mora dell’8 e quello soglia sia al 10 per cento. In questo momento della pattuizione non c’è usura.Se il mutuatario non paga più rate e la banca con l’intimazione di precetto ed il pignoramento chiede legittimamente oltre alla quota capitale anche l’interesse moratorio ed(illegittimamente) quello corrispettivo e il tasso soglia di riferimento immaginiamo 12 sia travalicato (la banca ha chiesto con il precetto ed il pignoramento un interesse pari al 14 ed oltre),alla luce dell’odierna sentenza non si compie usura, perché solo al momento della riscossione vi è travalicamento del tasso soglia. Ma non conta: è usura sopravvenuta.
Immaginiamo altresì di aver convenuto al 2.1.2017 un’apertura di credito(c’è chi ritiene che la sentenza sia estensibile a tutte le elargizioni creditizie),il cui tasso sia inferiore a quello soglia al momento del contratto 10 al cospetto di 15: se alla fine dell’anno- 31/12/2017- per tutte le remunerazioni possibili applicate dalla banca il tasso effettivo globale legato all’erogazione del credito sia pari al 18 per cento e quello soglia sia al 17 per cento, la banca per le sezioni unite non compie usura, perché essendo irrilevante il momento della riscossione e l’usura sopravvenuta, il reato non c’è.
Le sezioni unite hanno ritenuto che la legge di interpretazione autentica 24/2001 ( quella che dice che il reato sia presente solo al momento della pattuizione)sia quella che disciplina la fattispecie del reato di usura. Perciò essendo fondamentale solo il momento della pattuizione e non quello dell’esecuzione del contratto, per i penalisti, quello della dazione, hanno di fatto reso un’interpretazione che comporta un’abrogazione implicita dell’art. 644 c.p, nella parte in cui si contempla il reato di usura non solo con la promessa, ma anche con la dazione. Hanno abrogato anche l’art.644 ter del codice penale che disciplina la prescrizione del reato di usura proprio dall’ultima riscossione del capitale o degli interessi.Ma la Corte di Cassazione non è il legislatore e non può abrogare le norme.
La sentenza dunque consentirà alle banche di fare strame di ogni vincolo e limite, perché,in assenza di usura sopravvenuta, agiscono per la Cassazione in buona fede.
Non è così.
È ben noto che sul piano penalistico agire sapendo di commettere un delitto, significa comportarsi con dolo, come quell’usuraio (la banca)che sa di richiedere oltre il dovuto ed il legittimo.
Ecco allora che la strada esiste: è quella di far intervenire il Giudice penale e denunciare chi pretenda di agire, pur sapendo che sta commettendo un delitto: le banche che sanno di far usura.
Si lede il principio della solidarietà costituzionale sancito dagli articoli 2, 3,41 e 47 della Carta.
La battaglia diventa ancora più stimolante. BISOGNA DENUNCIARE INNANZI AL GIUDICE PENALE, quelle banche che faranno usura sopravvenuta ,perché i giudici civili sono asserviti ai Poteri Forti, pronti per attuare un massacro sociale: far fallire imprese e consentire che il Drago mangi le vergini.
Il reato di usura è ancora lì non è scomparso non è stato abrogato.