Il provvedimento in commento è stato reso a seguito di ricorso proposto nell’ interesse di un cliente della SDL dall’ Avv.Biagio Riccio al fine di ottenere la sospensione delle operazioni di vendita del bene staggito.
In particolare, il procuratore dell’ esecutato, è ricorso al giudice dell’ esecuzione sollecitandone il potere discrezionale di sospensione ex art. 586 c.p.c. allorquando vengano in rilievo, prima dell’ aggiudicazione (o anche prima della vendita), circostanze erroneamente apprezzate dal giudice anche se note prima della proposizione dell’ istanza.
Dalla disamina degli atti erano infatti emerse delle evidenti carenze tecniche e valutative che avevano inficiato, in danno dell’ esecutato, le risultanze della ctu di stima del bene staggito.
Il G.E., accogliendo il ricorso, ha dunque sospeso le operazioni di vendita fissate a distanza di poco più di una settimana, evitando una vendita all’asta che sarebbe stata gravemente pregiudizievole ed ingiusta per la parte esecutata.
Pregevole è stata la motivazione che ha condotto il magistrato ad adottare il provvedimento de quo.
In particolare, l’Avv. Riccio ha evidenziato che, secondo la migliore giurisprudenza “può essere riformulato e riconsiderato il prezzo d’asta anche sulla base di elementi preesistenti non considerati: tra questi si individua un errore valutativo commesso dall’esperto( si veda in parte motiva Tribunale di Napoli 19.02.1994).”
La stessa Cassazione ha precisato che “il parametro rispetto al quale deve essere espresso il giudizio di notevole inferiorità del prezzo in rapporto a quello giusto di cui al novellato art.586 cpc è il valore oggettivo dell’immobile al momento della vendita derivante da circostanze note anche prima della formazione dell’ordinanza di vendita e che non siano state affatto prese in considerazione dallo stesso giudice oppure all’epoca erroneamente apprezzate (Cass.18.04.2003 n.6269).
Con percorso argomentativo assolutamente convincente il procuratore della parte esecutata ha anche chiarito, a livello esegetico, che il disposto dell’art. 586 c.p.c. trae origine dall’art.108 della legge fallimentare per cui :
Infine va rimarcato il pertinente richiamo alla recente riforma del codice di procedura civile che ha modificato radicalmente l’art.568 cpc (così come modificato dalla legge 6/08/2015 n.132 che ha convertito il D.L del 27/06/2015 n.83,in vigore dal 27/6/2015).per cui il Giudice,per la determinazione del valore di mercato,deve sentire il Ctu ed anche le parti.
Il criterio assunto dal legislatore è dunque quello del valore di mercato del bene immobile.
Tale principio costituisce pertanto ulteriore motivo a sostegno della necessità di sospendere la procedura esecutiva ogniqualvolta il prezzo del bene staggito risulti sproporzionato rispetto al valore di mercato.
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