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Nota a corte di appello di Napoli, I sezione civile, sentenza n. 134/2010 del 22/07/2010

Sommario

Avv.Biagio Riccio

La sentenza che si commenta presenta particolari ed originali profili di novità che meritano di essere evidenziati.
In realtà il petitum e la causa petendi si riferiscono alla discussa disputa dottrinale e giurisprudenziale che attiene ai benefici della sospensione di cui alla legge n° 44/99 in tema di usura.
Come ben noto, la legge arreca benefici a coloro i quali abbiano subito gli effetti perniciosi dell’usura. Infatti, le vittime del reato possono, ai sensi dell’art. 20 comma IV, chiedere la sospensione di trecento giorni di tutte le procedure esecutive per le quali figurano come debitori.
La quaestio all’attenzione della Corte di Appello di Napoli si incentra sulla seguente tematica interpretativa: può estendersi la detta sospensione anche alle procedure pre­fallimentari oppure è strettamente e solamente riferibile alle procedure immobiliari di natura esecutiva.
Secondo le argomentazioni del giudice partenopeo il canone ermeneutico deve essere restrittivo: non si applica il beneficio della sospensione anche alle procedure fallimentari.
Se nel seno del panorama giurisprudenziale si può accedere a pronunce diametralmente opposte e di diverso contenuto circa l’estensibilità o meno del beneficio della sospensione ex art. 20 comma IV della L. 44/99 (1), quella napoletana, tuttavia, segna una tappa decisiva ed indiscutibile in ordine al dibattito sul controverso tema dell’art. 18 della l.fall. dopo il correttivo successivo alla riforma.
È necessaria una breve ed illuminante premessa.
È ben noto che prima del correttivo l’art.18 della legge fallimentare si configurava come un gravame, un appello vero e proprio, al cospetto della pronuncia di declaratoria fallimentare resa dal giudice di prime cure.
Con il correttivo l’impugnazione de qua ha avuto un nuovo nomen iuris, tanto che il legislatore ha statuito il termine reclamo in luogo di quello appello. Si è, perciò, acclarato il principio secondo cui con il reclamo si sia dato sostanza e corpo, nel seno del giudizio fallimentare, ad un procedimento camerale.
La stessa relazione accompagnatoria, in proposito, non lascia dubbi di sorta e, con nettezza, ritiene che il processo di impugnazione, di cui all’art. 18, abbia la configurazione di un procedimento camerale e, perciò, si applicano le norme dei procedimenti in camera di consiglio, ex artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Se vale tale premessa la conseguenza, sul piano processuale, è di impedire che al procedimento previsto dall’art. 18 si possano attagliare le norme in tema di appello.
Il legislatore delegato del 2007, nella citata relazione di accompagnamento, ha scritto: “il reclamo è il mezzo tipico di impugnazione dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, quale ne sia la forma […] la modifica (all’art. 18 n.d.a.) vale ad escludere l’applicabilità della disciplina dell’appello dettata dal codice di rito e ad assicurare l’effetto pienamente devolutivo dell’impugnazione, attesi il carattere indisponibile della materia controversa e gli effetti della sentenza di fallimento, che incide su tutto il patrimonio e sullo status del fallito. Considerata per tali ragioni corretta la modifica in esame, non è stata accolta l’osservazione del Senato che invitava il governo a ripristinare l’appello quale mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
In dottrina, con coerenza sistematica, è stato ritenuto che “in sintesi il Governo delegato ha inteso dare organicità all’intero procedimento, che parte dall’istruttoria prefallimentare e si chiude con i rimedi apprestati per la confutazione della decisione camerale. In questi termini si può sostenere che l’intero svolgimento del procedimento è oggi chiaramente caratterizzato dall’adozione piena e convinta del rito camerale(2).
Recentemente la Cassazione ha dissipato ogni dubbio ed ha sancito, in modo incontrovertibile ed irrefragabile, l’assunto secondo cui il procedimento di cui all’art. 18 l.fall. sia di natura camerale: “Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l’art. 18 legge fall., ridenominando tale mezzo come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, l’istituto, adeguato alla natura camerale dell’intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; ne consegue che il debitore, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, legge fall., tenuto conto che, sul punto e come ribadito da Corte cost. 1 luglio 2009, n. 198 ­ in tema di dichiarazione di fallimento ed onere della prova nel procedimento dichiarativo ­, permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice d’appello, confermando la sentenza di fallimento, aveva negato di poter valutare la prova documentale, sui requisiti di fallibilità, introdotta per la prima volta dal debitore con il reclamo)(3).
L’effetto pienamente devolutivo comporta l’ingresso dei nova, il superamento delle barriere preclusive, giacché il gravame, se camerale, diventa uno strumento a critica libera, aperto a nuovi fatti e mezzi di prova.
Sulla tale scia si irradia autorevolissima dottrina secondo la quale “se, dunque, l’appello, per come è disciplinato attualmente, nella sua interpretazione giurisprudenziale, è un mezzo di impugnazione non pienamente devolutivo e tendenzialmente chiuso ai nova, diversa è la funzione del reclamo inteso, almeno secondo la connotazione dell’istituto accolta dalla Corte Costituzionale, come uno strumento a critica libera, aperto ai nuovi fatti e mezzi di prova non sopravvenuti né in precedenza ignorati, con devoluzione piena ed automatica ed efficacia sostitutiva integrale. Il provvedimento adottato dal Giudice collegiale sostituisce del tutto quello reclamato e comporta, altresì, che il secondo Giudice non sia limitato nella propria cognizione e nella dotazione degli strumenti decisori dai motivi dedotti dalle parti reclamanti. Si afferma, perciò, la libera deducibilità di nuovi fatti, nuovi mezzi di prova, soluzione questa patrocinata da chi, valorizzando la scelta del legislatore di sostituire il nomen dell’impugnazione da appello a reclamo, considera quest’ultimo un giudizio nel quale si ridiscute l’intera materia dell’assoggettabilità al fallimento dell’imprenditore senza alcuna limitazione di sorta. Ne discende la possibilità della proposizione dell’impugnazione anche a terzi interessati e pregiudicati dalla dichiarazione di fallimento, che non abbiano partecipato all’istruttoria prefallimentare, evidentemente consentendo loro di sottoporre alla Corte di Appello un riesame completo delle ragioni che giustificano il rigetto della domanda di fallimento. Una tale circostanza pare particolarmente significativa nel senso di legittimare la conclusione di una ricostruzione del reclamo in termini di giudizio aperto ai nova.
Assume rilievo tra l’altro la revisione contenuta nell’art. 18, in forza della quale la Corte di Appello può assumere di ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari. La disposizione appare funzionale all’idea che, in sede di gravame, sia consentito un riesame della materia tale da favorire un nuovo accertamento pieno circa i presupposti del fallimento(4).
Di converso si segnala un altro indirizzo dottrinale che prescinde dal nomen iuris e critica il legislatore della riforma che, con il correttivo di cui all’art. 18, ha determinato una rottura sistemica; il nomen iuris con cui è stato rubricato l’art. 18 l.fall., a seguito della modifica di cui al decreto correttivo, non corrisponde alla regolamentazione normativa, al tessuto ed all’articolato di cui tal disposizione si compone. Non sempre ciò che traspare quale presunta voluntas legis dai lavori preparatori o dalla relazione illustrativa di una legge corrisponde a quanto oggettivamente può desumersi dalla lettura delle norme correlate che hanno, comunque, una loro autonomia ontologica ed ermeneutica.
Il reclamo, così come concepito nell’art. 18 legge fallimentare, appare difficilmente inquadrabile nell’ambito del nostro sistema processuale, nel quale, mentre è sconosciuta l’ipotesi di un procedimento introdotto con reclamo e definito con sentenza, non risultano altri casi di sentenza impugnata con reclamo.
Trattasi di un vero e proprio inedito, poiché il reclamo, sino ad oggi, concerneva esclusivamente i processi definiti con ordinanza (semmai con decreto), non già quelli definiti con sentenza (5).
Al di là, dunque, delle osservazioni contenute nella relazione accompagnatoria al decreto correttivo, si deve puntualizzare che l’art. 18 non ha alcuna affinità con il reclamo camerale di diritto comune, il quale non prevede (come statuisce proprio l’art. 18) l’onere per il reclamante di indicare specifici mezzi di prova (cfr. artt. 739 e 669 terdecies c.p.c.). Infatti, il reclamo ex art. 18 deve contenere i motivi dell’impugnazione e l’indicazione dei mezzi di prova, analogamente a quanto imposto dall’art. 342 c.p.c. ed al contrario degli articoli 739 e 669 terdecies c.p.c.
È stato acutamente osservato: “L’ulteriore retropensiero per il quale la previsione del reclamo in luogo dell’appello di per sé toglierebbe fiato ai sostenitori dell’appello, quale strumento tipico di impugnazione, da regolare in base ai principî di cui agli art. 324 ss. c.p.c., mostra la corda sia perché l’art. 18, di nuovissimo conio, stabilisce che nel ricorso debbono essere indicati i motivi di impugnazione (non diversamente da quanto precisato nell’art. 342 c.p.c. e al contrario di quanto previsto nell’art. 739 o nell’art. 669 terdecies c.p.c.), sia perché la stessa giurisprudenza, formatasi in tema di (altre) fattispecie di reclamo, ha spesso applicato le regole sulle impugnazioni.
Se si voleva consentire che nella fase impugnatoria si potesse ridiscutere senza vincoli anche quanto non dedotto davanti al tribunale, sarebbe stato sufficiente applicare un regime dell’appello simile a quello anteriforma del 1990 ­ aperto ai nova ­ (ma ciò avrebbe comportato anche un’evidente collisione con i principî della delega) senza provocare troppe distorsioni di sistema; il nomen reclamo, può allora rivelarsi neutrale rispetto alle classificazioni impugnatorie e nulla più che una, perniciosa, espressione decettiva(6).
Ciò premesso appare difficile ritenere che il cd. reclamo, disciplinato dal nuovo art. 18, abbia un effetto devolutivo pieno totalmente sganciato da quei motivi di impugnazione (l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni) espressamente prescritti dalla norma e che, altrimenti, avrebbero ben poco significato.
Tale conclusione deriva dalla constatazione che, nelle disposizioni codicistiche che prevedono fattispecie di reclamo, in nessun caso è prescritta per il reclamante l’indicazione di specifici motivi di gravame (si vedano le norme generali degli articoli 739 e 669 terdecies, nonché gli articoli 178, 179, 534 ter, 591 ter, 630, 778 c.p.c.).
Nel testo di legge licenziato sembrerebbe intravedersi una contraddizione: da un lato, la facoltà concessa alla Corte di Appello di assumere, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, sembra dare pieno avallo alla relazione di accompagnamento nel senso della piena applicazione del principio devolutivo; dalla altra, la previsione di oneri di allegazione e prova in capo all’impugnante pare tradire la suddetta conclusione.
Delle due l’una: o si affermava l’effetto pienamente devolutivo, in tal modo limitando l’onere a carico della parte di esporre nel ricorso, anche sommariamente, le ragioni della pretesa, eventualmente anche con semplice richiamo alle difese di primo grado (come accade proprio nei procedimenti in camera di consiglio), oppure si affermava il principio concettualmente opposto (tipico dei giudizi di appello ordinari) con contestuale passaggio in giudicato degli altri.
Ne consegue che se vale quest’ultima opzione interpretativa e stando alla lettera dell’art. 18 l.fall., che impone l’indicazione delle esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione con indicazione delle relative conclusioni, l’oggetto dell’indagine, facendo rientrare il reclamo nel seno dei giudizi impugnatori, resta circoscritto a quanto dedotto.
Recente giurisprudenza, con assenso di accreditata dottrina, ha ritenuto che: “Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non ha effetto devolutivo automatico, essendo la cognizione della Corte di appello delimitata dalle censure sollevate nel ricorso introduttivo, con esclusione delle ragioni di critica prospettate successivamente(7).”
La sentenza della Corte partenopea, in commento, è originale in quanto si preoccupa di valutare se ad un procedimento camerale possa o meno attagliarsi l’istituto della riassunzione ex artt. 309 e 348 c.p.c.
Nella fattispecie è accaduto che il reclamante, insieme al resistente, sebbene costituiti, non siano comparsi alla prima udienza innanzi al Collegio Giudicante, che ha reso un provvedimento di non luogo a procedere.
Tuttavia il reclamante ha insistito ed ha proposto ricorso in riassunzione, come se si trattasse di un normale giudizio di cognizione. Il resistente ha sostenuto la tesi secondo cui la riassunzione non sia concepibile nel seno di un giudizio camerale come quello previsto dall’art.18 l.fall. nuovo conio.
Se, infatti, considerassimo il reticolato dell’art. 18 come un tipico processo camerale, ogni giudizio avverso alla declaratoria fallimentare andrebbe annoverato e sussunto nel seno della volontaria giurisdizione e, perciò, come tale, non si applicherebbero le norme degli articoli 347 e 348 c.p.c. in tema di appello. Tra l’altro si ritenga come le norme dei procedimenti in camera di consiglio, di cui al giudizio camerale ex artt. 737 e seguenti c.p.c., non prevedono nel loro seno la fattispecie della mancata comparizione delle parti.
Anche sul piano tabellare il Collegio Giusdicente decide secondo il rito della volontaria giurisdizione(8).
Se, di converso, lo valutassimo come tipico mezzo di gravame, alla stregua dell’appello di cui alle norme del codice di rito, si attagliano ad esso le norme di riferimento.
La Corte Territoriale partenopea ha ritenuto infatti che “sebbene il reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento sia regolato dalle norme di cui all’art. 739 c.p.c. sui procedimenti in Camera di Consiglio, tuttavia tale rimedio definisce decisoriamente con sentenza il procedimento camerale a carattere contenzioso, al quale devono ritenersi applicabili, dunque, in via analogica, tutte le norme che assicurano il rispetto del contraddittorio, l’utile esercizio del diritto di difesa, nonché le previsioni di cui all’art. 164 c.p.c. ed anche, ad avviso del collegio, l’art. 348 c.p.c.
Da qui l’ammissibilità del ricorso in riassunzione.
Secondo la Corte di appello “nel caso di specie deve evidenziarsi, dunque, che erroneamente si è deciso il non luogo a provvedere, laddove più correttamente andava applicato, alla presente procedura di reclamo, il disposto di cui all’art. 348 c.p.c., norma questa maggiormente idonea, nel silenzio legislativo, a salvaguardare tutte le esigenze sottese al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Non essendo comparso l’appellante alla prima udienza, benché anteriormente costituitosi, andava disposto il rinvio della causa ad una nuova udienza, con la necessaria comunicazione del cancelliere. Appare, pertanto, più corretto interpretare il ricorso in riassunzione proposto dalla società reclamante, al di là della sua intestazione, come una sollecitazione alla fissazione di una nuova udienza ex art. 348 c.p.c., non risultando disposto alcun rinvio per l’assenza del reclamante, nuova udienza poi in concreto fissata.”
Se la Corte di Appello avesse ritenuto, invece, il procedimento di cui all’art.18 come tipicamente camerale, il ricorso in riassunzione de quo avrebbe
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