Nota ad ordinanza dell’ufficio dell’indagini preliminari di Salerno del 21/05/2013.
Sommario
Tali interrogativi sono da porsi, in modo dirimente, per capire il concretarsi dell’usura nei rapporti bancari.
Per appurare se un istituto di credito abbia o meno trattato conti bancari applicando tassi usurari, il legislatore, opportunamente, nell’anno 1996, con una legge ha stabilito, ponendo fine ad un tortuoso ed intricato dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in che modo si determini l’usura. Ha, così, delineato, ispirandosi alla legislazione francese, una definizione positiva dell’usura, dandole una connotazione oggettiva. È stato modificato l’art. 644 c.p. con la L. 108/1996.
Oggi il cuore dell’art. 644 c.p. si identifica in un valore oggettivo: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 […] La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari […] Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
In ragione della fondamentale modifica legislativa non è più necessario conferire la prova dell’approfittamento dello stato di bisogno: vi è solo la necessità di verificare, in modo matematico, se sia stato travalicato il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
L’art. 644 c.p. è una tipica norma penale in bianco: il legislatore ha delineato il precetto normativo, ma è necessario richiamare il riferimento numerico che indichi il limite oltre il quale si concreta la fattispecie incriminatrice.
In base alla norma in esame, il Ministro dell’Economia, perciò, acquisito il parere tecnico della Banca di Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi, raccoglie trimestralmente i dati relativi agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi stabiliti dal d.lgs. 01/09/1993 n° 385, nel trimestre precedente a quello della rilevazione: la media di tali dati, comprensivi anche di commissioni di remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse le imposte e tasse rapportata su base annua, rappresenta il cosiddetto tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.). I valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale.
C’è, dunque, il riferimento ad una norma amministrativa: il legislatore della riforma del 1996 introduceva fra gli essentialia delicti, fra gli elementi costitutivi del reato di usura, il principio secondo cui l’usurarietà di una prestazione di natura pecuniaria si identifica nel superamento di un valore algebrico.
Ne consegue che l’usura, sotto il profilo oggettivo, si integra con la mera constatazione dell’avvenuto travalicamento di un certo, prestabilito tasso di interesse, definito tasso soglia o limite legalmente determinato con riferimento alle diverse operazioni creditizie ed ottenuto aumentando della metà, cioè del 50%, un indice che viene dalla legge medesima denominato tasso effettivo globale medio.
Il problema, e siamo al focus dell’ordinanza del G.I.P. di Salerno, è stabilire come si computi il TEG. Una volta individuato, esso va comparato con il tasso soglia per verificare se vi sia stato il travalicamento.
Secondo il legislatore della riforma, per determinare e stabilire il tasso usurario e giungere al tasso effettivo globale bisogna attentamente valutare tutte le operazioni compiute dalla banca.
“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Diventa, a questo punto, decisivo conoscere altre grandezze numeriche:
il capitale erogato e messo a disposizione dalla banca;
il tempo di utilizzo dello stesso;
il costo gli interessi che l’istituto di credito abbia preteso;
qualsiasi altra remunerazione (si pensi alla commissione di massimo scoperto, alle valute).
L’operazione che, pertanto, occorre compiere per la determinazione del TEG consiste nell’identificare le poste a debito, per distinguere il capitale prestato dalla banca dalle remunerazioni di esso: queste ultime si identificano negli interessi, nelle commissioni, nelle valute, nell’anatocismo che lo hanno fatto lievitare, in ragione dell’intero arco di tempo intercorrente dall’inizio della relazione sino alla sua conclusione o, comunque, all’ultima scrittura disponibile.
Negli estratti conto la sequenza degli addebiti e degli accrediti formano un saldo giornaliero. Tra i primi sono annotati non solo le somme erogate dalla banca a titolo di utilizzo dell’apertura di credito che il cliente preleva a mezzo di disposizioni (in ogni caso mandati sotto forma di assegno,bonifici, ordini di pagamento, di trasferimento), ma altresì tutte le commissioni e remunerazioni applicate. Perciò accadrà che al correntista non sarà più richiesto il capitale originario, ma quello locupletato e comprensivo di tutti gli addendi.
Per addivenire alla soluzione di questo problema si deve operare una mondatura, una scomposizione: conoscere quale sia il capitale originario e stabilire se, per effetto di tutte le remunerazioni applicate dalla banca, vi sia stato il superamento del tasso soglia stabilito trimestralmente. Bisogna, in ultima analisi, prendere in considerazione da una parte il capitale prestato dalla banca e dall’altra tutti gli addendi che, a vario titolo, hanno comportato una sua locupletazione.
In altre parole, l’interprete, per valutare se la condotta della banca sia conforme a legge, deve sottrarre, dal valore del saldo giornaliero, tutti gli aggravi e le spese che lo compongono; trattasi dei costi palesi ed occulti che si individuano: negli interessi, nelle spese a vario titolo incassate, nella valuta, nella commissione di massimo scoperto ed in tutte le remunerazioni ed oneri ulteriori che si aggiungono alla somma originaria prestata dall’istituto di credito e direttamente collegate all’erogazione del credito, come appunto l’anatocismo.
Queste valutazioni, in particolare, comportano, come detto, il riferimento al disposto della L. 108/96 che ha modificato l’art. 644 c.p.
È ben noto che il TEG rappresenta il costo complessivo sostenuto dal correntista per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà della banca. Attraverso di esso è identificabile l’entità e la tipologia di tutte le operazioni sottese ai costi attinenti all’apertura di credito. In tal modo si configura la quantità di denaro di proprietà della banca realmente utilizzata dal correntista.
Lo stesso legislatore si aiuta richiamando le circolari della Banca di Italia che hanno evidenziato, attraverso una formula matematica di semplice applicazione, il calcolo del TEG.
interessi x 36500 | oneri x 100 | ||
TEG = | | + | |
numeri debitori | accordato |
Come previsto dalle istruzioni della Banca d’Italia,
per interessi si intendono quelli addebitati dalla banca durante tutta la relazione.
I numeri debitori costituiscono, invece, il prodotto del “capitale per i giorni”.
Gli oneri, invece, rappresentano le spese strettamente collegate alla erogazione del credito.
L’accordato è configurato come l’affidamento concesso al correntista in sede di apertura di credito.
Per una corretta applicazione della formula matematica bisogna determinare gli elementi fondamentali che la compongono.
Essi sono:
il capitale (reale quantità di denaro di esclusiva proprietà della banca goduta dal correntista);
la durata del rapporto (espressa in giorni di calendario);
il costo complessivo “[…] commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo escluso bolli e tasse” che il correntista ha dovuto sostenere per il godimento del capitale stesso.
Alcuni di questi valori (ad es. data fine/data inizio; competenze addebitate durante la relazione) sono facilmente definibili.
Per quanto concerne, invece, la determinazione del capitale di esclusiva proprietà della banca effettivamente goduto dal correntista e la quantificazione dei costi occulti e palesi (quali gli interessi, quelli generati dalla applicazione della valuta, quelli prodotti dall’addebito della Commissione di Massimo Scoperto, gli interessi di mora, delle spese a vario titolo sostenute escluse bolli e tasse), ai fini della usurarietà, bisogna effettuare la necessaria scomposizione ed epurazione.
Si determinerà una vera e propria rielaborazione che può dar vita ai seguenti risultati:
T.A.B. Tasso Annuo Bancario;
TEG Tasso Effettivo Globale, che va parametrato ai tassisoglia usura così come pubblicati nei relativi decreti ministeriali che vengono emanati ogni trimestre;
determinazione dei valori numerici rispetto al solo capitale utilizzati per il calcolo del T.E.G.;
identificazione dei giorni, distinguendo quelli in cui il conto è stato a debito da quelli in cui è stato a credito;
percentuale di ogni spesa che ha contribuito alla formazione del T.E.G.
La pronuncia in esame con nettezza ha posto l’accento sul fatto che l’anatocismo sia componente essenziale nella determinazione del calcolo del TEG.
E non può non essere così, se si considera che l’anatocismo è al pari degli altri costi per il correntista, una remunerazione (per chi lo percepisce) direttamente collegato all’erogazione del credito.
Si consideri che recentemente la Cassazione con una pronuncia del 09/01/2013 numero 350 ha rimarcato che anche gli interessi di mora debbono rientrare nel calcolo del TEG. La Corte Suprema ha così statuito: “in tema di contratto di mutuo, il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile senza necessità di specifica motivazione l’assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.
Risulterà perciò decisivo capire come si componga il TEG: per far affiorare l’usura non si dovrà solo tener conto della commissione di massimo scoperto ( “nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito e, quindi, anche della commissione di massimo scoperto, che è costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito” (Cass. pen., Sez. II, 14/05/2010, n° 28743), ma evidentemente anche dell’anatocismo.
Il Giudice salernitano richiama, infatti, alcune sentenze della Cassazione penale, in modo particolare la n° 26100/2012, in forza della quale si chiarisce che l’anatocismo sia aspetto decisivo per la determinazione del TEG, nel cui calcolo va necessariamente inserito.
In parte motiva infatti nella pronuncia n° 26100/2012 è scritto: ” gli interessi anatocistici pattuiti in violazione del divieto di cui all’art. 1283 c.c. sono rilevanti ai fini dell’integrazione del reato di usura”.
Da qui l’ammissibilità dell’azione civile nel seno del processo penale, oltreché l’autonoma proposizione innanzi al giudice civile dell’azione per danni conseguente al reato di usura: “una volta accertata la sussistenza del fatto reato sotto il profilo oggettivo da parte degli istituti di credito, trattandosi comunque di illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l’azione risarcitoria civile potrà ben essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque, ex artt. 1118 e 1228 c.c., del fatto dei propri dipendenti. Il rilievo della personalità della attività bancaria sbiadisce mentre emerge il ruolo preponderante svolto dalla corretta proceduralizzazione di una attività collettiva, comunque imputabile all’istituto. Su questa base la responsabilità della banca sussiste per il solo fatto che il danno ingiusto si è verificato per una condotta comunque alla stessa imputabile, dovendosi limitare l’apprezzamento della condotta dolosa o colposa (poco importa tale distinzione ai fini civilistici), alla comparazione tra standards normativi come nella fattispecie in cui viene in rilievo la violazione dell’art. 644, comma 4, c.p. situazione concreta, idonea a far ricadere sulla banca anche il rischio dei cosiddetti “danni anonimi”, cioè di cui non sia stato individuato il responsabile” (parte motiva della sentenza Cass. Pen. n° 46669/2011).
Se valgono queste premesse è d’uopo per gli operatori del diritto, nel seno del contenzioso bancario, rivedere nel computo del TEG l’effetto decisivo dell’anatocismo, affinché emerga il reato di usura e ponderare le sue ricadute anche nella sfera civilistica, per la sottesa azione risarcitoria. Cardito, 01/07/2013
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