Sommario
interessi x 36500
|
oneri x 100
|
||
TEG =
|
|
+
|
|
numeri debitori
|
accordato
|
Come previsto dalle istruzioni della Banca d’Italia,
per interessi si intendono quelli addebitati dalla banca durante tutta la relazione.
I numeri debitori costituiscono, invece, il prodotto del “capitale per i giorni”.
Gli oneri, invece, rappresentano le spese strettamente collegate alla erogazione del credito.
L’accordato è configurato come l’affidamento concesso al correntista in sede di apertura di credito.
Per una corretta applicazione della formula matematica bisogna determinare gli elementi fondamentali che la compongono.
Essi sono:
il capitale (reale quantità di denaro di esclusiva proprietà della banca goduta dal correntista);
la durata del rapporto (espressa in giorni di calendario);
il costo complessivo “[…] commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo escluso bolli e tasse” che il correntista ha dovuto sostenere per il godimento del capitale stesso.
Alcuni di questi valori (ad es. data fine/data inizio; competenze addebitate durante la relazione) sono facilmente definibili.
Per quanto concerne, invece, la determinazione del capitale di esclusiva proprietà della banca effettivamente goduto dal correntista e la quantificazione dei costi occulti e palesi (quali gli interessi, quelli generati dalla applicazione della valuta, quelli prodotti dall’addebito della Commissione di Massimo Scoperto, gli interessi di mora, delle spese a vario titolo sostenute escluse bolli e tasse), ai fini della usurarietà, bisogna effettuare la necessaria scomposizione ed epurazione.
Si determinerà una vera e propria rielaborazione che può dar vita ai seguenti risultati:
T.A.B. Tasso Annuo Bancario;
TEG Tasso Effettivo Globale, che va parametrato ai tassisoglia usura così come pubblicati nei relativi decreti ministeriali che vengono emanati ogni trimestre;
determinazione dei valori numerici rispetto al solo capitale utilizzati per il calcolo del T.E.G.;
identificazione dei giorni, distinguendo quelli in cui il conto è stato a debito da quelli in cui è stato a credito;
percentuale di ogni spesa che ha contribuito alla formazione del T.E.G.
La pronuncia in esame con nettezza ha posto l’accento sul fatto che l’anatocismo sia componente essenziale nella determinazione del calcolo del TEG.
E non può non essere così, se si considera che l’anatocismo è al pari degli altri costi per il correntista, una remunerazione (per chi lo percepisce) direttamente collegato all’erogazione del credito.
Si consideri che recentemente la Cassazione con una pronuncia del 09/01/2013 numero 350 ha rimarcato che anche gli interessi di mora debbono rientrare nel calcolo del TEG. La Corte Suprema ha così statuito: “in tema di contratto di mutuo, il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile senza necessità di specifica motivazione l’assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.
Risulterà perciò decisivo capire come si componga il TEG: per far affiorare l’usura non si dovrà solo tener conto della commissione di massimo scoperto ( “nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito e, quindi, anche della commissione di massimo scoperto, che è costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito” (Cass. pen., Sez. II, 14/05/2010, n° 28743), ma evidentemente anche dell’anatocismo.
Il Giudice salernitano richiama, infatti, alcune sentenze della Cassazione penale, in modo particolare la n° 26100/2012, in forza della quale si chiarisce che l’anatocismo sia aspetto decisivo per la determinazione del TEG, nel cui calcolo va necessariamente inserito.
In parte motiva infatti nella pronuncia n° 26100/2012 è scritto: ” gli interessi anatocistici pattuiti in violazione del divieto di cui all’art. 1283 c.c. sono rilevanti ai fini dell’integrazione del reato di usura”.
Da qui l’ammissibilità dell’azione civile nel seno del processo penale, oltreché l’autonoma proposizione innanzi al giudice civile dell’azione per danni conseguente al reato di usura: “una volta accertata la sussistenza del fatto reato sotto il profilo oggettivo da parte degli istituti di credito, trattandosi comunque di illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l’azione risarcitoria civile potrà ben essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque, ex artt. 1118 e 1228 c.c., del fatto dei propri dipendenti. Il rilievo della personalità della attività bancaria sbiadisce mentre emerge il ruolo preponderante svolto dalla corretta proceduralizzazione di una attività collettiva, comunque imputabile all’istituto. Su questa base la responsabilità della banca sussiste per il solo fatto che il danno ingiusto si è verificato per una condotta comunque alla stessa imputabile, dovendosi limitare l’apprezzamento della condotta dolosa o colposa (poco importa tale distinzione ai fini civilistici), alla comparazione tra standards normativi come nella fattispecie in cui viene in rilievo la violazione dell’art. 644, comma 4, c.p. situazione concreta, idonea a far ricadere sulla banca anche il rischio dei cosiddetti “danni anonimi”, cioè di cui non sia stato individuato il responsabile” (parte motiva della sentenza Cass. Pen. n° 46669/2011).
Se valgono queste premesse è d’uopo per gli operatori del diritto, nel seno del contenzioso bancario, rivedere nel computo del TEG l’effetto decisivo dell’anatocismo, affinché emerga il reato di usura e ponderare le sue ricadute anche nella sfera civilistica, per la sottesa azione risarcitoria. Cardito, 01/07/2013
Nota-ad-ordinanza-Salerno
Nostra ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Livorno, in tema di riduzione di…
La Corte di cassazione accoglie il nostro ricorso in tema di leasing traslativo, al quale si applica…
Il Tribunale di Milano ribadisce che la domanda prenotativa può essere accolta e le misure…
Le norme tributarie devono essere irretroattive. Accolto nostro ricorso in materia di IMU dalla Corte…
Non tutti i beni devono essere inventariati dal Curatore. Accolto nostro ricorso ai sensi dell'art.…
Accolto un nostro ricorso in Cassazione in tema di violazione di norme della contabilità pubblica.…