Nonostante una doppia conforme che aveva condannato al pagamento di oltre 300 mila euro il nostro assistito- un Comune, una Pubblica Amministrazione- la Cassazione ha ribaltato la sentenza di appello.
La vicenda prende l’abbrivio da un decreto ingiuntivo proposto da una Banca cessionaria che ha comprato crediti per somministrazione di energia elettrica fornita ad un Comune.
Nella nostra difesa, anche nei giudizi di merito, avevamo invocato l’applicazione della normativa di pubblica contabilità, a mente della quale, come noto, alcuna spesa può essere affrontata da un ente pubblico se non vi è la preventiva copertura finanziaria , principi del resto riportati anche nel Testo Unico degli Enti locali.
Ma i giudici di merito ne avevano ignorato, gravemente, la portata, come se le norme sulla contabilità non esistessero.
Così ha deciso la Cassazione, accogliendo il nostro ricorso: “L’art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che — ferma l’obbligazione a carico dell’amministratore, funzionario o dipendente dell’ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) — ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall’art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142(ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento della P.A di cui all’art.
97 Cost.
Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass. 2018/15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi, siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1,26/05/2010, n. 12880).
Da qui la revoca del monitorio: l’impegno di spesa non c’era.
DI seguito l’ordinanza.