BLOCCATO SFRATTO DI UN’AZIENDA: SALVATE 35 FAMIGLIE.IUS NOVUM PER
L’INCIDENTE DI ESECUZIONE (610 CPC).
APPLICAZIONE DELL’ART.41 DELLA COSTITUZIONE, IN TEMA DI DIRITTO DI IMPRESA ED UTILITÀ SOCIALE.
Il Tribunale di Bergamo, inaudita altera parte, in ragione del solo deposito del ricorso in opposizione ex art. 615 cpc,ha sospeso per gravi motivi uno sfratto fissato per la fine di questo mese di un opificio industriale.
Le motivazioni addotte allignano in plurimi questioni:
1- difetto di legittimazione attiva perché il presunto titolare dell’azione esecutiva è un cessionario che non ha prodotto il titolo,negozio di cessione, in dispregio alla migliore giurisprudenza,da ultimo ordinanza della Cassazione del 12/05/2021 n.12739.
2-Il bene oggetto dello sfratto è dotato di un tetto di amianto e la legge di riferimento ne impone la bonifica mai attuata dal proprietario.
3-Vi sono difficoltà oggettive( rimuovere presse d’acciaio di titolarità dell’attuale conduttore conficcate nel suolo)che invocano l’applicazione dell’art. 610 cpc, per cui,creatosi l’incidente di esecuzione,non è possibile l’immissione in possesso del proprietario della res: occorre anche tutelare chi abbia reso migliorie.
4-È allocata un’azienda di oltre 520 mila euro con 35 dipendenti che non può essere smembrata in violazione dell’art.41 della Carta Costituzionale, che tutela il diritto di impresa e la fondamentale utilità sociale.
Da qui la sospensione per gravi motivi ex art. 624 cpc.
La questione è ius novum, soprattutto per l’incidente di esecuzione che si è determinato: intanto sono state salvate 35 famiglie ed un’azienda che produce redditività per tutti.