L’ordinanza in commento è stata resa dal Tribunale di Varese a seguito della proposizione di un ricorso in opposizione all’esecuzione immobiliare, intrapresa sulla base di un contratto di mutuo, nella quale la banca procedente aveva spiegato un intervento fondato su altro contratto di finanziamento.
In particolare il legale del mutuatario ha chiesto, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., la sospensione dell’ esecuzione-concessa dal giudicante- eccependo l’usurarietà ab origine di entrambi i contratti e, quindi, la nullità degli stessi.
Ed infatti, dalla interpretazione delle clausole contrattuali è emerso che, all’interno dei contratti di finanziamento, la banca aveva pattiziamente previsto l’applicazione degli interessi moratori non in sostituzione ma in aggiunta a quelli corrispettivi in ipotesi di inadempimento da parte del cliente.
Sposando la difesa articolata dal ricorrente il G.E. della seconda sezione civile del Tribunale di Varese ha tra l’altro sancito, con convincente ed articolata motivazione, i seguenti principi:
L’ultimo principio affermato rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana in subjecta materia in quanto il Tribunale, interpretando correttamente le clausole contrattuali , conferma –in linea con gli articolati motivi di ricorso- la chiara volontà della banca nel “promettere”, in caso di inadempimento del cliente, l’ applicazione additiva e non sostitutiva degli interessi moratori sull’intera rata comprensiva anche degli interessi corrispettivi.
Il Tribunale ha applicato in maniera impeccabile la vigente normativa senza lasciarsi andare, come invece troppo spesso accade, a “interpretazioni creative” volte a forzare –a tutto vantaggio degli istituti di credito- la chiara lettera della legge che prevede, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, il calcolo di tutte le competenze e remunerazioni previste ex contractu a “qualunque titolo” convenute ed “indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Causa seguita dall’ Avv. Giovanni Lauro dello Studio Riccio
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Buona sera, Credo che il Giudice si riferisce alla nota 7 della circolare 288 (e non 388) del 2015. Penso