I CONTI ANTICIPI PRODUCONO ANATOCISMO OCCULTO NEL CONTO CORRENTE ORDINARIO. ORDINANZA DA ME OTTENUTA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO CHIAMATO AD INDAGARE. RISULTATO DI UNA LUNGA BATTAGLIA, DI OLTRE 10 ANNI.
Questa ordinanza mi riempie di orgoglio;una battaglia che sostengo da oltre 10 anni: l’anatocismo nella correlazione tra conto ordinario e conto anticipi è un fenomeno occulto che produce usura.
L’intuizione la ebbe uno studioso di diritto bancario di fama: il prof.Vincenzo Farina.
Il collegamento tra il conto ordinario e conti ancillari, privi di autonomia giuridica, non solo comporta la canalizzazione dei saldi, ma anche degli interessi e delle commissioni sul conto ordinario, con produzione di anatocismo di provenienza esterna ed identificati come occulti ( Vincenzo Farina in Obbligazioni e Contratti n.11, 1 novembre 2012, p.777).
Influiscono dunque nella determinazione del costo complessivo del TEG e possono incentivare il superamento del tasso soglia e perciò l’usura, che, seppur non pattuita,di fatto si constata per provenienze esterne di altri addendi.
La Cassazione,come noto,solo dopo 10 anni da quel saggio ha riconosciuto che il costo dell’anatocismo è collegato all’erogazione del credito ed è dunque da ritenersi parte integrante del Teg( Cass. 14321 del 5.05.2022).
Ottenni nell’anno 2013 un provvedimento dall’allora Giudice delle indagini preliminari di Salerno-dott.Bruno De Filippis ora Presidente di Sezione della Corte di Appello di Salerno, in sede penale con il quale si dava atto che l’anatocismo fosse espediente raffinato sotteso all’usura.
Scrissi, a tal proposito, una nota sul portale della Giuffre’ancora oggi rinvenibile nella sezione dottrina. Il provvedimento- si badi del 2013, nove anni prima della Corte di Cassazione che è dell’anno 2022- così fu massimato :”In tema di usura e determinazione del TEG applicato, occorre far riferimento sia alla commissione di massimo scoperto che alla disciplina dell’anatocismo, alla luce rispettivamente dei principi elaborati dalle sentenze della Corte di Cassazione Penale n. 46669/2011 e 26100/2012(Tribunale Salerno sez. uff. indagini prel., 21/05/2013).
La Corte di Appello di Salerno già con altra sentenza da me ottenuta ha ribadito il fondamentale principio( Corte Appello 11.08.2022 n.1095, rinvenibile sul mio sito ed anche su questo portale).
Ora il Giudice chiede al Ctu di esaminare il “ rapporto tra i due conti e verificare se nasconda un fenomeno anatocistico, provvedendo, in caso positivo, ad effettuare un ricalcolo che elimini tal effetto”.
L’ubi consistam del provvedimento e’ tutto qui.
Questa battaglia è stata condivisa dai colleghi
Giovanni Lauro, Roberto Di Napoli , Dario Nardone e di fatto ci vede nelle trincee dei tribunali a cercare di ottenere giustizia sostanziale ed effettiva: ma ci vogliono anni per constatare come la Magistratura possa uniformarsi.