Non è mio costume pubblicare sentenze e provvedimenti ottenuti nell’esercizio della mia professione: stavolta la partita è grossa ed il Drago( la banca) è stato colpito severamente.
Il tribunale di Napoli condanna,con sentenza, la banca, rideterminando un mutuo di importo rilevante in linea capitale di euro 1.000.00,00, ordinando un nuovo piano di ammortamento.
Nei passaggi della fondamentale pronuncia si legge tra l’altro:
“ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, quindi, come evidenziato nella tabella, gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi proprio perché sono stati capitalizzati…. tale dimostrazione è analitica ed accompagnata da specifiche tabelle che sviluppano quantitativamente la tesi del CTU, alla quale il CT di parte della banca non ha saputo contrapporre argomentazioni altrettanto analitiche, non avendo nemmeno preso in considerazione i calcoli del CTU. Pertanto, la capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall’art. 1283 cc e non legittimato neanche dalla delibera Cicr 9/2/2000.
L’effetto di tale anatocismo va espunto dal piano di ammortamento, il quale va ridefinito in base ai calcoli effettuati dal CTU, che ha reso un piano a rata fissa”.
Il Magistrato, quindi, decide che le somme in più pagate dai mutuatari, rispetto a quanto previsto dal nuovo piano, vadano detratte da quanto ancora dovuto dai mutuatari.
il rapporto dovrà essere regolato dal nuovo piano di ammortamento ricalcolato dal CTU, con la conseguenza che su un mutuo di 1 milione di Euro, i clienti hanno risparmiato la somma di euro 555.524,00.
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