Il Tribunale di Milano ribadisce che la domanda prenotativa può essere accolta e le misure protettive possono essere concesse solo a determinate condizioni.
Non è un diritto acquisito.
Nostro ricorso in accoglimento
La particolarità del provvedimento- in allegato- ottenuto a seguito di un nostro ricorso ex art. 44 CCII, nasce dal fatto che già in sede di domanda prenotativa il Tribunale ha considerato degni di tutela e di attenzione i seguenti ambiti di indagine:
1- non è scritto in nessuna disposizione del codice della crisi e dell’insolvenza quale sia lo strumento di soluzione che il ricorrente dovrà anzitempo adottare, potendo riservarsi in sede di redazione di piano la scelta definitiva. Ciò significa che la domanda prenotativa non dovrà già necessariamente contenere la descrizione della proposta , perché può essere per esempio mista, potrà essere uniformata e calibrata dagli esiti della circolarizzazione con i creditori, dalla quale potrà desumersi la preferenza di questi ultimi, per conseguire- a tal uopo- le maggioranze ai fini del voto.
2-Che sia possibile ottenere le misure protettive,se si assicura l’absoluty priority rule: ciascun grado di privilegio può essere soddisfatto,solo se quello antecedente è stato integralmente pagato.
3-In ogni caso, se le risorse endogene non dovessero essere sufficienti per i flussi provenienti da un piano di risanamento e dunque in una dinamica di continuità aziendale, optare, in via definitiva per un concordato liquidatorio.
4-Già in sede di prenotativa il debitore deve indicare in nuce, con i dati del passivo e dell’attivo, che devono essere rappresentati adeguatamente e nel rispetto della verità e trasparenza dei dati di bilanci,che qualunque sia lo strumento da proporsi ,sia più conveniente dello scenario di cui alla soluzione giudiziale.
5-Che lo strumento scelto renda possibile un piano anche liquidatorio, come nel caso in rassegna, ove il pagamento delle pretese dei creditori pubblici- erario e previdenza- non sia deteriore; il Tribunale deve essere messo nelle condizioni di delibare la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, già nella sede di domanda prenotativa.
Solo in questi casi passa.
Altrimenti si entra nella spirale dell’abuso di diritto: infatti nel Codice non è scritto da nessuna parte che una domanda prenotativa imponga la concessione del termine e delle annesse misure protettive, perché il Tribunale, se questi ambiti descritti- in valore minimale- non dovessero essere rispettati e riconosciuti, può non concederlo.
Si appalesa la liquidazione giudiziale e se già sia in atto la relativa domanda, come nel caso che ci riguarda- alla luce dell’art.7-procedimento unitario- il Tribunale giunge alla drastica conclusione che l’insolvenza non è stata superata.
Nel caso in rassegna la domanda prenotativa e’ stata accolta.
Il ricorso è stato redatto insieme al dott. Guido Nardoni ed all’avv. Gianfranco Ceci.