Sentenze

LA BANCA TENTA L’INGANNO, MA NON PASSA

LA BANCA TENTA L’INGANNO, MA NON PASSA

L’arbitro per le controversie finanziarie condanna la banca a risarcire la perdita da investimento per oltre 23 mila euro perché,in modo ingannevole ed in dispregio alla buona fede ed alla legge di riferimento, il cliente è definito professionale mentre tale non è.
È quanto risulta dalla decisione cui e’ coinvolto un nostro assistito che ha investito oltre 3 milioni di euro e nulla ha ricavato, anzi perduto oltre 23 mila euro.
L’arbitro accoglie la domanda almeno del ripristino del capitale, respingendo quella per perdita di chance ed invita la Banca al pagamento della sanzione alla CONSOB.
Ingannevolmente il cliente è stato inserito tra quelli professionali non avendone tuttavia i requisiti come per legge:aver lavorato nel settore finanziario per oltre un anno,aver praticato operazioni di rischio conoscendone i pericoli.Per questa ragione va risarcito.
È scritto nella decisione: “l’intermediario ha l’obbligo di procedere ad una puntuale verifica dell’esistenza del possesso di almeno due dei requisiti suddetti, dovendo in caso contrario respingere la richiesta del cliente. Ebbene, nel caso di specie, il resistente( la Banca n.d.a)non ha offerto alcuna prova di aver effettuato la verifica in questione, né ha dimostrato che alla data della conclusione dell’investimento controverso – che si ribadisce era pacificamente riservato ai soli clienti professionali – la società soddisfacesse i requisiti necessari per poter essere classificata come tale.
Dal momento che non è stato dimostrato dalla Banca– su cui incombeva il relativo onere – che la società possedesse i requisiti per essere classificata come cliente professionale su richiesta, ed essendo d’altra parte pacifico che la ricorrente non rientrava neppure tra i clienti professionali di diritto[…],si deve concludere che il servizio di investimento non è stato correttamente prestato, giacché la gestione di portafoglio oggetto del contendere non poteva essere sottoscritta da un cliente privo di tale qualifica”.
La pratica complessa, per la struttura del ricorso, è stata curata dal collega del mio studio avv. Giuseppe Bonavolontà e per la parte peritale dal dott. Stefano Chiodi.
La decisione è stata resa dal prof. Avv. Guizzi,docente di diritto commerciale all’ Università Federico II di Napoli.
Biagio Riccio

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