Sentenze

La Corte di appello di Napoli accoglie nostro gravame in tema di fideiussione. Pregevole pronuncia per la differenza con il contratto autonomo di garanzia.

La Corte di appello di Napoli accoglie nostro gravame in tema di fideiussione.

Pregevole pronuncia per la differenza con il contratto autonomo di garanzia.

La Corte di Appello di Napoli accoglie un nostro gravame in tema di fideiussioni omnibus che si caratterizza in modo peculiare ed esclusivo( vista l’antitetico orientamento di quella meneghina),per la differenza tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia.
Nella sentenza- scritta anche con uno scorrevole e comprensibile periodare- il giudice napoletano prende una netta posizione,per dimostrare che le fideiussioni omnibus sono tali e non possono assurgere a contratto autonomo di garanzia per un’interpretazione filobancaria.
Da qui ne discende che applicando il 1957 c.c
I fideiussori sono liberati, attesa la reviviscenza di questo dato normativo. Ne consegue anche un ribaltamento della pronuncia di primo grado con la condanna al doppio delle spese.
Dunque si consolida un orientamento contrario a quello milanese, dopo l’altra pronuncia sempre della Corte partenopea richiamata nella pregevole tessitura motivazionale( Corte di Appello sezione III n. 3378/2022).
La sentenza è significativa perché commenta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in tema di contratto autonomo di garanzia, spiegando ogni differenza con la fideiussione omnibus e con il richiamo all’ accessorietà, tipica di quest’ultima(Cass sezioni unite 3947/2010).


In un passaggio è scritto: ”La Corte non ritiene condivisibile l’ordito motivazionale con il quale il Tribunale ha inteso valorizzare la natura autonoma della garanzia prestata dagli odierni appellanti, in ragione delle seguenti considerazioni“.


La Sezione, infatti, ha già avuto modo di rilevare che la c.d. “fidejussione omnibus”, quale garanzia destinata alla copertura di plurimi rapporti inerenti altrettante obbligazioni principali,difficilmente può integrare gli estremi di un contratto autonomo di garanzia (Corte d’App. Napoli, Sezione III^, n. 3378/2022).
Se ne deve tener conto.

Di seguito, link al provvedimento.

Biagio Riccio

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