È NECESSARIO RIMEDITARE LA QUESTIONE DELLA MORA INNANZI ALLE SEZIONI UNITE.
Con questa fondamentale ed innovativa ordinanza dell’ufficio del GIP di Milano ottenuta in sede penale grazie ad un provvedimento di rimessione al pubblico ministero che aveva chiesto l’archiviazione di una querela per usura, si ripropone la discussione del valore della mora nell’ambito del tasso effettivo globale e del ruolo della commissione di estinzione anticipata.
Il giudice nell’articolata motivazione riferisce il dibattito giurisprudenziale sul tasso di mora, richiamando anche le sezioni unite 19597/2020.
1- Si accentua la questione dell’usurarieta’ ab origine che, se sussistente,deve essere declarata.
2-Del valore decisivo della commissione di estinzione anticipata ai fini del suo inserimento nel tasso effettivo globale ex art. 644 del codice penale, con richiamo all’ordinanza del tribunale di Pisa del 27/4/2021.
3-La questione dunque della mora, seppur in sede penale,viene alla ribalta e si considera che gli interessi moratori, se convenuti, sono comunque un possibile debito per il finanziato.
In sede penale come noto si riflette anche sul problema dell’usurarieta’ sopravvenuta da non potersi escludere( nel civile purtroppo si secondo la Corte Suprema)al momento della dazione,per espressa previsione dell’art. 644 ter codice penale.
Vedremo cosa accadrà innanzi al Pubblico ministero.
Nel caso di specie il GIP ha iscritto il rappresentante della banca nel registro degli indagati.
La dottrina- vedi il saggio di Didone pubblicato su Diritto bancario. it- ha avanzato il problema di rimettere alle sezioni unite la questione della mora.
È un arresto giurisprudenziale che grida vendetta e se esiste un giudice a Berlino, (lo si spera anche a Roma),vuol dire che si intende tutelare il più debole e si vuole una banca al centro della Costituzione.