Nostra ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Livorno, in tema di riduzione di ipoteca, pubblicata su “Il Foro Italiano”.
Nel cammino professionale di un avvocato contano soprattutto le sentenze ed i provvedimenti che si sono ottenuti nei tribunali e nelle Corti; perché si comprende di aver fatto o meno giurisprudenza, laddove negli scritti si accentua
1-lo sforzo dottrinale,
2-la ricerca dei precedenti,
3-l’indicazione delle prove,
4- la descrizione peculiare del fatto storico.
Se questo lavoro è anche pulito, asciutto sul piano della forma sintattica, comprensibile perché obbedisce al criterio della sintesi cartesiana e non al becero copia ed incolla, allora diventa pregevole.
Ma occorre anche la singolarità del caso, la chiara consapevolezza che su di esso la giurisprudenza sia in contrasto, vi siano dispute.
Queste sono le coordinate per approdare ad una pubblicazione scientifica su una rivista prestigiosa come Il Foro Italiano, per la quale scrivono autorevoli giuristi, magistrati che hanno l’obiettivo di orientare le future produzioni giurisprudenziali.
Ed il “FORO” pubblica molte sentenze di legittimità e raramente quelle di merito, se non pochissime.
Nella specie e’ data rinomanza all’ordinanza resa dal Tribunale di Livorno in tema di ammissibilità del provvedimento ex art.700 cpc per la riduzione di ipoteca, al fine di dare attuazione ad un accordo di ristrutturazione 182 bis legge fallimentare,accordo che non trovava concretezza per l’opposizione pervicace di un creditore particolare che aveva iscritto, con eccesso di garanzie, quattro ipoteche a fronte di una pretesa creditoria notevolmente inferiore.
Ed il Tribunale non poteva ordinare la cancellazione- può essere solo con sentenza passata in giudicato- ma un provvedimento di urgenza, giustificato per dare seguito ad un provvedimento concorsuale.
L’ammissibilità di tale forma di tutela ha ricevuto l’avallo della Corte Costituzionale allorquando ha ritenuto infondata in motivazione la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2887, comma 2, e 2884 c.c., nella parte in cui non prevedono che, ove si tratti di cancellazione di ipoteca per riduzione per restituzione dei beni, il giudice possa disporla anche con provvedimento cautelare d’urgenza (Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 271, Foro it., 2018, I, 401; e Vita not., 2018, 547, con nota di P. BERTANI, Il diritto alla riduzione d’ipoteca può essere chiesto mediante provvedimento d’urgenza).
Nella giurisprudenza di merito, pervengono alla medesima conclusione Trib. Foggia 28 luglio 2018, Foro it., Rep. 2018 e Giur: it., 2018. 2391, con nota di V. AMENDOLAGINE, La tutela d’urgenza è ammissibile per la riduzione dell’ipoteca giudiziale; Trib. Avellino 20 febbraio 2018, Foro it., Rep. 2019, voce Ipotecaria e catastale (imposte), nn. 14, 15; e Corti salernitane, 2018, 450, con nota di F.BIANCHI D’URSO – S. PIACENTINI, Provvedimento d’urgenza e riduzione di ipoteca giudiziale).
La soddisfazione professionale è immensa.