L’ANATOCISMO COSTO PALESE ED OCCULTO COLLEGATO ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO E COMPONENTE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE. FONDAMENTALE PERCHÉ SI DETERMINI L’USURA.
LA MONTAGNA MONOLITICA COMINCIA A FRANARE: SI RISPETTI LA COSTITUZIONE.
Dopo otto anni( il primo è del 21/5/2013 si veda De iure Gip Salerno)ho ottenuto un altro provvedimento che sconvolge le modalità stantie del calcolo del tasso effettivo globale: considerare la pratica anatocistica, il costo della capitalizzazione trimestrale, come componente del TEG. Le banche si oppongono con tutte le forze, giacche’ sanno benissimo che se anche la capitalizzazione fosse ritenuto un costo collegato all’erogazione del credito, ci sarebbe sicuramente usura.
Il provvedimento è coraggioso ed alternativo a quelli soliti, perché le consulenze tecniche di ufficio si uniformano alle sole direttive della Banca di Italia che escludono l’anatocismo come costo collegato all’erogazione del credito e per la qualcosa non si determina giammai l’usura.
Ed è precipuo che sia stato reso da una prestigiosa Corte di Appello, quella di Brescia, dopo uno stimolante dibattito processuale.
Se, per esempio, ho un affidamento di 1000 e ho convenuto un tasso di 10, dovrei alla fine dell’anno pagare 1100.Ma non è così: l’importo sarà maggiore, perché deve tener conto della capitalizzazione trimestrale, l’interesse sull’ interesse che diventa capitale.
E questo costo non viene mai inserito nel computo e l’usura non si rinviene.
Con questa modalità la Corte bresciana sconvolge la struttura delle consulenze tecniche ed avvia una rivoluzione copernicana nel computo del Tasso effettivo globale.
Si dirà allora che la pratica anatocistica è un espediente raffinato,affinché ci sia usura.
La montagna sta per franare.
Ringrazio di cuore l’avv. Roberto Di Napoli che mi ha fornito pronunce che solo in parte motiva indicavano il principio( non esistono massime in proposito, solo quella del 21/5/2013).
Grazie al suo pregevole aiuto,potrebbe iniziare un nuovo viatico in tema di calcolo del Teg. E sarebbe giusto,perché un calcolo alternativo a quello di Banca di Italia si deve affermare nelle aule di giustizia, per il pari trattamento sancito dall’art.3 e dall’imparzialita’ della decisione prevista dall’art. 111 della Carta Fondamentale.