Sentenze

L’azione di responsabilità della curatela contro gli ex amministratori. La prescrizione non decorre sempre dalla sentenza di fallimento

L’azione di responsabilità della curatela contro gli ex amministratori.
La prescrizione non decorre sempre dalla sentenza di fallimento.
Ottenuta C.T.U. dal Tribunale di Napoli – Sezione Imprese.

 

 

Anche la giurisprudenza di merito prende in seria considerazione che, in tema di azione di responsabilità proposta , come nel caso che ci riguarda, dalla curatela fallimentare nell’interesse dei creditori sociali contro ex amministratori della società decotta, debba essere ponderata la prescrizione.
Essa tuttavia non decorre sempre da quando sia stata dichiarata l’ insolvenza della società e dunque dalla sentenza fallimentare , bensì da qualsiasi fatto o atto,dal quale sia desumibile la perdita del capitale sociale, rettamente dall’incipiente insufficienza patrimoniale, come statuisce la norma di merito 2394 cc:”Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
L’azione può essere proposta dai creditori,quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
Si tratta di:
1- un’azione che non deriva dal fallimento, anzi è stato ritenuto che il curatore ha una funzione sostitutiva,perché rappresenta l’interesse dei creditori sociali, già presenti prima del fallimento.
2- E’di natura extracontrattuale- Bonelli, massimo teorico sul tema- ci ricorda che non a caso l’amministratore è responsabile verso i creditori sociali, ed in quella parola-verso-c’è la semantica che il legislatore adopera per non ascrivere l’azione ad un sotteso contratto.
Il Giudice di Napoli- respingendo la tesi della curatela ed accogliendo la nostra- vuole verificare, mediante Ctu,se la perdita del capitale sociale sia anteriore alla sentenza fallimentare .
Il che implicherebbe che la domanda della curatela non può essere accolta, siccome l’integrità del capitale sociale,nel caso in rassegna, si è manifestata prima del fallimento e perciò da un fatto che rappresenta il dies a quo, ben oltre cinque anni a ritroso rispetto alla notifica dell’atto di citazione, dies ad quem.
“L’azione ex art. 146 l.fall. dei creditori sociali verso gli amministratori soggiace al termine prescrizionale di cui all’art. 2394 c.c., decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell’insufficienza del patrimonio sociale, per l’inidoneità dell’attivo – raffrontato alle passività – a soddisfare i loro crediti.( Cass.civ. ord. n. 15839 del 23 luglio 2020).
Il Consigliere Giuseppe Dongiacomo nel suo recente lavoro-“Il giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali” dà conto di questa tesi.
Ma deve essere percepibile la perdita, attraverso i bilanci, per esempio.
Ha scritto il Tribunale: “ il CTU accerti e verifichi, ove possibile, la data in cui si è verificata la eventuale perdita del capitale sociale…”.
La contesa è tutta qui.

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Biagio Riccio

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