Le norme tributarie devono essere irretroattive.
Accolto nostro ricorso in materia di IMU dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli
L’allegata sentenza sancisce un importante risultato: non è possibile imporre tributi con effetto retroattivo. Infatti, come scritto, “occorre rilevare che le delibere comunali in materia di tributi locali sono sottoposte al principio generale dell’irretroattività degli atti impositivi, per cui esplicano i loro effetti solo per l’avvenire e ciò per un ‘esigenza di certezza del diritto allorquando si tratti di provvedimenti sfavorevoli al contribuente”.
Più volte, la Cassazione si è espressa sul tema ricordando come ciò sia possibile solo dove il tributo venga rideterminato “periodicamente”. Nel caso di specie, invece, la rideterminazione dei valori ai fini IMU è avvenuta dopo oltre trent’anni facendo perdere quella caratteristica di periodicità richiesta dall’art. 59 lett. g) del D.Lgs. n. 446/1997 (si veda Cass. civ. Sez. V, 22/03/2022, n. 9188).
Inoltre, la stessa Commissione Tributaria Regionale di Napoli (oggi, C.G.T. di II grado della Campania) aveva statuito che “le delibere comunali in materia di tributi locali, soggiacciono al principio generale dell’irretroattività degli atti impositivi” (Comm. trib. reg. Napoli, (Campania) sez. XIX, 02/05/2022, n.3742), con ciò fornendo le coordinate per la corretta applicazione delle rivalutazioni ai fini IMU effettuate dai Comuni (o dai loro concessionari alla riscossione).
Non è, quindi, concepibile che, per risanare dei bilanci problematici, il contribuente venga sottoposto al rischio di rivalutazione (in senso sfavorevole) di un’imposta già da tempo liquidata e versata senza avere certezza alcuna neanche dopo anni.
Si tratta, come noto, di un principio di civiltà sancito nelle Preleggi e nel seno della nostra Carta Costituzionale, oltreché nello Statuto del Contribuente all’art.3 nel caso in rassegna applicato dalla sentenza.
Le memorie, pure allegate, sono state redatte dal bravo praticante del mio studio dott. Domenico Sepe.