Sentenze

Non tutti i beni devono essere inventariati dal Curatore. Accolto nostro ricorso ai sensi dell’art. 196 CCII

Non tutti i beni devono essere inventariati dal Curatore.
Accolto nostro ricorso ai sensi dell’art. 196 CCII

 

Come noto appena viene dichiarato il fallimento, si determina lo spossessamento di tutti i beni del fallito: essi rappresentano la massa attiva, il patrimonio, da liquidarsi per soddisfare i creditori concorsuali.
In tal caso, il curatore è tenuto ad effettuarne l’inventario.
Ma vi sono casi particolari per i quali non è indispensabile il detto inventario, quando è facilmente riconoscibile che il bene non è del fallito, ma del terzo.
In tal caso “la facile riconoscibilità ”consente al terzo, l’ avente diritto,di non proporre la domanda di rivendica ed il bene- che non diventerà oggetto di inventario- gli sarà restituito.
Così disciplina la fattispecie l’art.196 CCII.
“In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell’inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili”.
Come è stato ritenuto dalla migliore dottrina ( D’Attore- Lamanna), per questo dato normativo, siamo al cospetto di una “valvola di sicurezza”predisposta dal legislatore per i beni che pacificamente sono di proprietà di terzi o nel possesso riconosciuto e dunque non contestati neppure dal fallito. Si sfugge, in questi casi, alle tagliole ed alle condizioni formali e canoniche degli articoli 151 comma 2 e 210 CCII, rispetto ai quali, si pone la possibile ed espressa deroga.
Il tribunale di Napoli Nord ha accolto un’istanza del nostro studio- domanda n.16- ed il bene non è stato inventariato, poiché si è dimostrato- trattasi di un’imbarcazione- che non poteva far parte della massa attiva: nella specie- il pagamento avvenuto con data certa anteriore alla declaratoria, la polizza assicurativa- costituivano “indici probanti di riconoscibilità” della non appartenenza della res al patrimonio del fallito.
Recentemente la giurisprudenza di merito : “ Vi sono alcuni beni che non devono essere inventariati. La ratio di tale deroga è individuata nella necessità di assecondare esigenze di certezza dei traffici commerciali, per cui i beni che si trovano nella disponibilità del Curatore possono non essere inventariati, laddove sia chiaramente riconoscibile, quindi non contestato, il diritto reale o personale del terzo, evitando così di dover presentare domanda di rivendica o di restituzione. Il Curatore ha la possibilità di valutare, in via preliminare, di escludere taluni beni dall’inventario, tuttavia, la restituzione del bene potrà conseguire solo in seguito alla presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato (parte motiva Tribunale S. Maria Capua V. sez. IV, 09/03/2023, n.958).
Nei links il nostro ricorso ed il provvedimento di accoglimento.

Vedi il ricorso
Vedi il provvedimento
Biagio Riccio

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