Ordinanza n.r.g. 709/02/C 25/01/2008
Siamo nel corso di un giudizio in cui la società attrice proponeva, nei confronti della convenuta, una domanda inibitoria, anche in via d’urgenza, dell’utilizzo di stendini per la biancheria provvisti del medesimo meccanismo tutelato da brevetto, oltre alla condanna alla cessazione della imitazione degli stessi e, di conseguenza, di ogni attività di concorrenza sleale.
Nella specie, tuttavia, la società convenuta aveva, a sua volta, notificato atto di citazione alla attrice, incoando, al Tribunale di Venezia (in veste di sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale), domanda di declaratoria di nullità erga omnes del brevetto, chiedendo, perciò, sospensione del giudizio in corso in attesa della pronuncia del foro lagunare, in quanto antecedente logico-giuridico rispetto alla domanda inibitoria.
Orbene, il Giudice del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria, facendo propri gli argomenti della compagine convenuta, ha ritenuto di applicare l’art. 295 c.p.c., reputando necessario sospendere il giudizio al cospetto di un sicuro rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre quando la definizione di una controversia
costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, l’accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato.