Ordinanza pronunciata dal Giudice dott. Di Blasi, Tribunale di Milano – VI sezione civile, in materia di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
In tal caso, il giusdicente ha ritenuto, a seguito di un ricorso proposto ex art. 700 c.p.c., di ordinare la cancellazione di detta segnalazione, essendo il credito sotteso
ancora sub iudice ed avendo la ricorrente proposto, a latere, giudizio di merito per la ripetizione di somme indebitamente trattenute dall’istituto di credito per anatocismo ed usura.
Allo stesso modo, in seno al provvedimento, si legge come sussistano sia il requisito del fumus boni iuris (proprio a seguito del giudizio di merito in corso) sia quello del periculum in mora, in re ipsa a cagione della effettuata segnalazione, ingiusta perché il ricorrente non presentava posizione debitoria certa.
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