Sentenze

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER UN’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE GIÀ AVVIATA E PER UNA VENDITA DI QUOTE SOCIETARIE AI DANNI DEL DEBITORE

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER UN’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE GIÀ AVVIATA E PER UNA VENDITA DI QUOTE SOCIETARIE AI DANNI DEL DEBITORE

VIS ATTRATTIVA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE ANCHE NEL SENO DEL SOVRAINDEBITAMENTO.
CANCELLATA ESPOSIZIONE PER OLTRE DUE MILIONI E CINQUECENTO MILA EURO.
Il tribunale di Nola sezione fallimentare rende il fondamentale provvedimento, nel seno di una procedura di sovraindebitamento per liquidazione dei beni, di sospensione a favore del nostro cliente. Sono bloccati processi espropriativi promossi ai suoi danni, con la possibilità che la stessa liquidazione avvenga nel corso di quattro anni, all’esito della quale sarà possibile anche l’esdebitazione con la cancellazione di tutti i debiti( oltre 2 milioni e 500 mila euro).
Si dà adeguata menzione, infatti,nel provvedimento che ai danni del debitore pendono due procedure esecutive: una di natura immobiliare inerente un cespite di rilievo ed un’altra riguardante la vendita di quote societarie, già sottoposte a sequestro conservativo.
Si confermano principi indubitabili:
1- la procedura di sovraindebitamento è di natura concorsuale e perciò vige la vis attrattiva del tribunale fallimentare.
2- Prevale sempre il principio della par condicio e nessun creditore può sovrastare gli altri, anche se sono state già avviate una procedura di espropriazione immobiliare e di sequestro conservativo per quote societarie ai suoi danni.
3-Va soppesato nel provvedimento di liquidazione anche l’interesse del debitore,che non vedrà deprezzati i suoi beni che potranno essere venduti con offerte competitive e migliorative, ai sensi dell’art.107 della legge fallimentare.
Il liquidatore infatti può soprassedere ai sensi dell’art.14 decies della legge sul sovraindebitamento e non essere autorizzato a subentrare nei processi esecutivi avviati: il giudice dell’esecuzione renderà provvedimento di improcedibilità per entrambi.
Il debitore dal suo canto non risponderà con nessun altro bene alle sue obbligazioni e sarà definitivamente liberato con cancellazione dalla centrale rischi delle sue pendenze per oltre 2 milioni e 500 mila nel caso in rassegna.
Per le precedenti esecuzioni- quella immobiliare e di sequestro delle quote societarie-il giudice dell’ esecuzione dovrà prendere irrimediabilmente atto della sopraggiunta liquidazione.
Per ora tutte le procedure sono sospese.
L’intero processo, con inevitabili ed articolate implicazioni con quelli già pendenti, è stato curato meticolosamente dalla collega Antonella D’Errico e dal dott. Marcello Marcelletti.
Biagio Riccio

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