Sentenza n° 2794/2010 06/03/2010
Pronuncia del Giudice dott. Troncone, Tribunale di Napoli, sezione lll civile.
Anch’essa in materia di rapporti bancari ed imposizione di interessi usurari e tassi anatocistici, si connota per la sua pregnante rilevanza per quanto concerne, in particolare, la valenza dell’art. 1283 c.c.
Il giusdicente, invero, parzialmente disattendendo talune interpretazioni del suo foro di appartenenza, in base alle quali sarebbe ammissibile un fenomeno legale di
anatocismo, purché sia annuale o, comunque, non infra-semestrale, rimarca due fondativi principi di diritto: – la natura imperativa e non derogabile della disciplina dettata dall’art. 1283 c.c.; la specialità della obbligazione degli interessi rispetto al genus delle obbligazioni pecuniarie.
Orbene, il debito per interessi non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, rimanendo soggetto alla regola dell’anatocismo ex art. 1283 c.c.
Ciò significa che è da qualificare come nulla non soltanto l‘applicazione di una capitalizzazione trimestrale, ma anche l’eventuale inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità.
Studio Legale Avvocato Biagio Riccio _ Sentenza n° 2794_2010